Libertà religiosa e ordinamenti democratici. Criteri per una legislazioneDi Raffaella di Marzio [*]
- Roma, 8-9 Ottobre 1999 - Copyright © 1999 – È vietato
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Il Convegno Internazionale "Libertà religiosa e ordinamenti democratici. Criteri per una legislazione" si è svolto nei giorni 8-9 Ottobre 1999 a Roma, presso La LUMSA, Libera Università Maria Santissima Assunta, Facoltà di Giurisprudenza. Il Convegno, organizzato dal GRIS (Gruppo di Ricerca e Informazione sulle Sette), dalla LUMSA e dalla Pontificia Università San Tommaso D’Aquino di Roma, ha avuto il patrocinio della Pontificia Universidade Catolica di Rio de Janeiro, della Università Cattolica di Valparaiso del Cile e dell’Università degli Studi di Bologna. Il tema dei lavori era la complessa problematica giuridica e legislativa connessa alla diffusione dei nuovi culti e alla libertà religiosa e prevedeva anche la partecipazione del Ministro dell’Interno Rosa Russo Jervolino. L’intervento del Ministro, particolarmente significativo, è stato l’occasione per un excursus storico che, a partire dal 1948, è approdato fino ai nostri giorni, attraverso un breve esame di alcuni articoli della Carta Costituzionale e dei Documenti più significativi del Concilio Vaticano II sulla libertà religiosa. Il Ministro ha chiesto espressamente ai convegnisti di fornire alle Istituzioni quelle necessarie indicazioni per risolvere alcuni problemi connessi con l’affiliazione ai nuovi culti e con la libertà religiosa in genere. In particolare il Ministro ha affermato che l’uomo di oggi si dibatte, in modo particolarmente angoscioso, tra secolarizzazione e bisogno di trascendente e ha continuato dicendo : «La società è secolarizzata ma la sete di trascendente c’è. È una sete alla quale bisogna dare risposta e risposta con acqua viva». Il Ministro ha anche affermato che la diffusione di nuovi culti crea alcuni problemi «… che il Governo e quindi il Ministro dell’Interno devono affrontare in una società che diventa sempre più multietnica, multiculturale e multireligiosa anche perché qui siamo in una Università e quindi in fondo credo che il Governo abbia anche il diritto e forse anche il dovere di porvi dei problemi per chiedervi di riflettere e attendere delle risposte». Come esemplificazione di alcuni di questi problemi, il Ministro ha ricordato quello riguardante il diritto al ricongiungimento familiare che deve conciliarsi con il diritto alla pluralità delle famiglie nascenti dalla poligamia riconosciuta in paesi di provenienza musulmana e quello riguardante il diritto alla salute : «Ci troviamo spesso ad urtare contro la convinzione di alcuni gruppi religiosi contraria ad alcune pratiche sanitarie (pensate per esempio alle trasfusioni di sangue) che il nostro sistema sanitario, in base alla tutela del diritto alla salute, sente di dover erogare. Penso che questi sono quindi scalini che abbiamo davanti e dobbiamo cercare di studiare per salirli in un modo civile e rispettoso dei principi di libertà religiosa». Al termine del suo intervento il Ministro ha accennato al disegno di legge in discussione in Parlamento e ad alcuni aspetti sui quali ha invitato i convegnisti a riflettere : «…Non so se è possibile stabilire per legge, e senza ledere il principio alla libertà religiosa, un discrimine, peraltro necessario, fra organizzazioni religiose e sette e penso anche al fatto che almeno, se dovremo arrivare a qualcosa del genere, è mia intenzione avvalermi molto del lavoro fatto dalla prima commissione del Parlamento Europeo che giudico un lavoro serio. Saremo molto grati se dai vostri lavori possa venire, ma sono sicura che verrà, un contributo di suggerimenti, di critiche, di indicazioni. Vi auguro quindi con grande amicizia un buon lavoro». Nel corso del Convegno si sono succeduti diversi interventi da parte di professori, giuristi, sociologi, psicologi, teologi molto interessanti e di alto livello culturale ma che, purtroppo, solo incidentalmente e superficialmente hanno affrontato i temi concreti sui quali il ministro aveva richiesto riflessioni e suggerimenti. Qualche spunto interessante e più attinente al tema del Convegno è venuto, invece, dagli interventi del pubblico e dai dibattiti dopo le relazioni. Straordinaria è stata la testimonianza di S. E. Mons. Francois Xavier Nguyen Van Thuan sulle violazioni della libertà religiosa in alcuni paesi. Egli ha focalizzato l’attenzione su quelle che sono le autentiche violazioni dei diritti umani e le discriminazioni contro chi è colpevole solo di aderire ad una fede religiosa. Questo intervento è stato illuminante per poter distinguere le vere violazioni da quelle denunce della violazione della libertà religiosa che sono solo lo schermo dietro il quale organizzazioni totalitarie nascondono attività illecite e abusi sulle persone. L’intervento del rappresentante della Chiesa Ortodossa, il Protopresbitero Kyriakos Tsouros, ha fatto il punto sulla situazione della libertà religiosa in Grecia e sugli interventi che sono stati messi in opera dallo Stato per difendere i cittadini dalle cosiddette "religioni non note" e in particolare dalle forme di proselitismo ingannevole praticate da alcune organizzazioni. Solo l’ultima parte del Convegno ha affrontato le problematiche connesse alla legislazione in materia di libertà religiosa e quelle inerenti all’abolizione del reato di plagio da parte della Corte Costituzionale, abolizione che, secondo l’opinione di alcuni, avrebbe lasciato un vuoto nel nostro Codice Penale grazie al quale reati contro l’integrità psichica dei cittadini italiani rimarrebbero regolarmente impuniti. In questo contesto, tra i vari contributi di illustri giuristi e magistrati presenti, quello più stimolante e interessante è stato, a mio avviso, l’intervento del Prof. Mario Petrone, Ordinario di Diritto Penale presso la LUMSA, il quale, all’inizio del suo intervento, si è chiesto quale fosse il suo ruolo di penalista all’interno del Convegno dato che, dagli interventi dei suoi colleghi, sembrava non trasparire alcun problema giuridico o penale legato alla diffusione dei nuovi culti nel nostro Paese. Il Prof. Petrone ha invece indicato un problema che riguarda il nostro Codice Penale da quando è avvenuta l’abolizione del reato di plagio. A suo parere il vuoto lasciato da questo provvedimento dovrebbe essere colmato dall’inserimento di un altro reato meglio determinato e circoscritto che consenta di punire coloro che attentano all'integrità psichica dell’individuo. Un altro aspetto evidenziato dal relatore è quello della difficoltà di giungere, nel corso dei processi che coinvolgono organizzazioni religiose o sedicenti tali, a condanne per reati effettivamente commessi, a causa del ricorso all’art. 51 del Codice Penale. Esso stabilisce che, se il fatto è stato commesso nell’esercizio di un diritto, cioè di una facoltà concessa dalla legge, il reato non sussiste. È una "causa di giustificazione". Nei procedimenti penali che in Italia hanno coinvolto Nuovi Movimenti Religiosi è stato invocato, a difesa delle organizzazioni sotto processo, proprio l’articolo 51. Inoltre l’unico limite che la Costituzione stabilisce per l'esercizio della Libertà Religiosa è che i riti non siano contrari al buoncostume. Per questi motivi il Prof. Petrone sosteneva che, a fronte della convinzione dei suoi colleghi secondo i quali chiunque compie reati in Italia viene giudicato e condannato, a suo avviso quando il reato è commesso da una persona appartenente ad una organizzazione religiosa è molto più difficile giungere ad una sentenza di condanna. L’intervento del penalista, che è stato particolarmente applaudito da una parte del pubblico (composto da rappresentanti di Nuovi Movimenti Religiosi, ex appartenenti a culti, familiari di adepti, membri di associazioni di aiuto e informazione sul fenomeno ecc.), è stato seguito da una accesa discussione che ha coinvolto i giuristi, gli avvocati e i magistrati presenti. Tra citazioni di articoli del Codice Penale, diatribe su come interpretare le parole degli articoli della Costituzione e discussioni tecniche tra addetti ai lavori, si avvertiva lo sconcerto e la confusione nonché lo sgomento dei parenti e delle vittime delle "sette", presenti al Convegno, che avrebbero voluto uscire dalla LUMSA con qualche speranza di vedere almeno uno spiraglio di luce nella giungla degli abusi che rimangono impuniti a danno dei loro figli, dei mariti e delle mogli, dei fratelli e delle sorelle, degli amici e colleghi ecc. Eppure nella cartella tutti avevano una copia della Raccomandazione 1412 del Consiglio d’Europa del 22 Giugno 1999 nella quale, al n. 10, viene richiesto al nostro Paese, come a tutti gli Stati membri, di mettere in atto queste indicazioni: I. dove necessario, l'istituzione o il sostegno di centri indipendenti nazionali o regionali di informazione su gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale;Queste autorevoli richieste non hanno avuto nessuna eco nel Convegno della LUMSA, nessuna indicazione è stata fornita sul modo in cui attuarle nel nostro Paese. Visto che l’Italia sembra fare eccezione rispetto a tutti gli altri Stati membri e che entro i suoi confini non si avvertono tensioni o problemi o difficoltà di sorta riguardo alla presenza di gruppi pseudoreligiosi o sedicenti tali, allora forse si potrebbe almeno rispondere al Consiglio d'Europa facendo presente che il nostro Paese fa eccezione e che non sente il bisogno di mettere in atto questa Raccomandazione. D’altro canto quelli che, come noi, sono impegnati ad offrire assistenza alle famiglie e a tutti coloro che dichiarano di essere stati danneggiati o frodati o plagiati da qualche "setta", potrebbero cessare di rispondere al telefono o inserire un messaggio di risposta automatico di questo tipo «Chiediamo scusa, ma il nostro centro di ascolto non risponde più, poiché il vostro problema non esiste». Potremmo così finalmente tirare un profondo sospiro di sollievo poiché siamo stanchi di vederci mostrare le fotografie di giovani e bambini da madri e padri, mogli o mariti in lacrime perché non hanno più la gioia di vederli, che qualche volta non sanno neanche dove si trovano, che altre volte si sono sentiti chiamare dai loro stessi figli "strumenti di satana", che non possono vedere i loro nipoti né sapere come stanno, che non possono parlare più con i loro figli. Dai genitori più disperati abbiamo anche dovuto ascoltare frasi come questa: «Preferirei che mio figlio fosse morto, almeno mi sarei rassegnata e saprei dove andare a piangerlo». I volti sofferenti che abbiamo visto a Roma erano diversi da quelli che erano presenti a Lucca, durante il Convegno che si svolgeva negli stessi giorni, ma l’espressione era la stessa e una volta richiesti di indicare il nome e la qualifica, hanno affermato : «Noi siamo le vittime». Poiché sembra che queste persone siano tutte esaltate ed intolleranti forse i nostri giuristi potrebbero, al posto dell’ormai abolito reato di plagio, inserire nel Codice Penale un nuovo reato, quello di "attentato alla libertà religiosa" e applicare vigorosamente la legge contro tutti quei genitori o parenti o amici o mariti o mogli o figli che si lamentino del fatto che un loro congiunto è stato "catturato fraudolentemente o plagiato" da una "setta". Per i parenti più irriducibili si potrebbe pensare di creare dei "campi di concentramento" pensati appositamente per tutti questi cittadini italiani che si rifiutano di rassegnarsi ad aver perduto i loro cari e tentare una forma di "rieducazione" in modo che cessino di danneggiare le "sette" e stiano una volta per sempre zitti! Questa "contro raccomandazione" dell’Italia a tutti gli altri Stati Membri del Consiglio d’Europa potrebbe essere un valido suggerimento per i nostri "vicini" che sembrano avere idee cosi bizzarre e diverse dalle nostre. Una volta messi a tacere i parenti-false-vittime grazie al nuovo reato di "attentato alla libertà religiosa" qualcuno potrebbe, però, consigliare i malcapitati di costituirsi come Associazione religiosa con una dottrina propria e un proprio culto. Forse allora, e solo allora, in virtù del loro nuovo Status di Religione, potrebbero essere scagionati dalle accuse ed esercitare finalmente il diritto a parlare, pensare e chiedere giustizia, cosa che oggi viene loro negata. Per concludere queste brevi riflessioni, nelle quali il paradosso nasconde una realtà drammatica, vorrei dare la parola a chi non ha avuto quelle risposte che cercava dal Convegno della LUMSA. Nessuna conclusione potrebbe essere più adatta di questa (che trascrivo omettendo il nome della persona) pronunciata con la voce rotta dall’emozione da un padre: «Sono ********** e vengo da Foggia dove si sono svolti fatti molto irrazionali. Io mi auguro che da questo Convegno scaturisca una proposta di legge che possa alleviare le sofferenze di tante famiglie perché, egregi signori, voi quelle sofferenze non le conoscete affatto e vi può toccare anche a voi, perché questa è la droga del 2000. È chiaro? Mi auguro che possiate mettervi d’accordo e possiate portare una proposta di legge per aiutare le famiglie che hanno i figli nella "droga", i figli nelle sette. Non sapete cosa significa! Non sapete cosa significa la sofferenza! È chiaro? Scusate. Ho fatto 350 chilometri per dirvi tutto questo». Raffaella Di Marzio [*] Raffaella di Marzio è la Segretaria del GRIS (Gruppo Ricerca e Informazione sulle Sette) di Roma. Nota del Webmaster del GRIS ROMA: Questa riflessione, a mio avviso lucida e molto pragmatica, sul convegno della Lumsa, potrebbe essere un tentativo di risposta all'appello del Ministro Jervolino. Se qualcuno la trovasse condivisibile potrebbe certamente diffonderla, o farla pervenire "a chi di dovere", senza necessità di alcuna autorizzazione da parte nostra. Riformattazione e grassetto by Alessia. |