Preambolo
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Considerando che il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti eguali
e inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della pace
e della giustizia nel mondo;
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Considerando che il non riconoscimento e il
disprezzo dei diritti dell'uomo hanno condotto ad atti di barbarie che
offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo
in cui gli esseri umani saranno liberi di parlare e di credere, liberati
dal terrore e dalla miseria, è stato proclamato come l'aspirazione
più alta dell'uomo;
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Considerando che i diritti dell'uomo siano
protetti da un regime di diritto per cui l'uomo non sia mai costretto,
in supremo ricorso, alla rivolta contro la tirannia e l'oppressione;
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Considerando che nella Carta dei popoli le
Nazioni Unite hanno proclamato di nuovo la loro fede nei diritti fondamentali
dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza
dei diritti degli uomini e delle donne, e che si sono dichiarati decisi
a favorire il progresso sociale e a instaurare le migliori condizioni di
vita nella libertà più grande;
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Considerando che gli Stati-Membri si sono
impegnati ad assicurare, in cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni
Unite, il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali;
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Considerando che una concezione comune di
questi diritti di libertà è della massima importanza per
assolvere pienamente a tale impegno;
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L'Assemblea generale proclama la presente
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come l'ideale comune da
raggiungere da tutti i popoli e da tutte le nazioni affinché tutti
gli individui e tutti gli organi della società, tenendo sempre presente
lo spirito tale dichiarazione, si sforzino, attraverso l'insegnamento
e l'educazione, di sviluppare il rispetto di tali diritti e libertà
e di assicurarne, attraverso misure progressive di ordine nazionale e internazionale,
il riconoscimento e la applicazione universale ed effettiva, sia fra le
popolazioni degli Stati-Membri stessi, sia fra quelle dei territori riposti
sotto la loro giurisdizione.
Articolo 1 - Tutti gli esseri umani
nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione
e di coscienza e devono agire in uno spirito di fraternità vicendevole.
Articolo 2 - Ognuno può valersi
di tutti i diritti e di tutte le libertà proclamate nella presente
dichiarazione, senza alcuna distinzione di razza, di colore, di sesso,
di lingua, di religione, d'opinione politica e di qualsiasi altra opinione,
d'origine nazionale o sociale, che derivi da fortuna, nascita o da qualsiasi
altra situazione. Inoltre non si farà alcuna distinzione basata
sullo statuto politico, amministrativo o internazionale del paese o del
territorio a cui una persona appartiene, sia detto territorio indipendente,
sotto tutela o non autonomo, o subisca qualunque altra limitazione di sovranità.
Articolo 3 - Ogni individuo ha diritto
alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona.
Articolo 4 - Nessuno potrà
essere tenuto in schiavitù né in servitù; la schiavitù
e la tratta degli schiavi sono proibiti in tutte le loro forme.
Articolo 5 - Nessuno sarà
sottoposto a tortura né a pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti.
Articolo 6 - Ognuno ha diritto al
riconoscimento della propria personalità giuridica, in ogni luogo.
Articolo 7 - Tutti sono uguali di
fronte alla legge ed hanno diritto - senza distinzione - ad un'eguale protezione
contro qualsiasi provocazione ad una simile discriminazione.
Articolo 8 - Ogni persona ha diritto
ad un ricorso effettivo davanti alle competenti giurisdizioni nazionali
contro atti che violano i diritti fondamentali riconosciutile dalla Costituzione
o dalla legge.
Articolo 9 - Nessuno può
arbitrariamente essere arrestato, detenuto né esiliato.
Articolo 10 - Ogni persona ha diritto
- in piena eguaglianza - a che la sua causa sia ascoltata equamente e pubblicamente
da un tribunale indipendente e imparziale, che deciderà sia dei
suoi diritti e dei suoi obblighi, sia del fondamento di qualunque accusa
in materia penale, rivolta contro di essa.
Articolo 11 - 1) Ogni persona accusata
di un reato è presunta innocente fino a che la sua colpevolezza
sia stata legalmente stabilita nel corso di un processo pubblico, in cui
tutte le garanzie necessarie alla sua difesa le siano state assicurate;
2) Nessuno verrà condannato per azioni o omissioni, che al momento
in cui sono state commesse non costituiscono reato in base al diritto nazionale
o internazionale. Parimenti non sarà inflitta alcuna pena più
forte di quella che era praticata al momento in cui il reato è stato
commesso.
Articolo 12 - Nessuno sarà
oggetto di ingerenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia,
nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, né di lesioni al suo
onore ed alla sua reputazione. Ogni persona ha diritto alla protezione
della legge contro simili ingerenze e lesioni.
Articolo 13 - 1) Ogni persona ha
diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza entro
i confini di uno Stato; 2) Ogni persona ha diritto di abbandonare qualsiasi
paese, compreso il proprio, e di rientrare nel proprio paese.
Articolo 14 - 1) Di fronte alla
persecuzione ogni persona ha diritto di cercare asilo e di beneficiare
dell'esilio in altri paesi; 2) Tale diritto non si può invocare
in caso di persecuzione realmente fondata su un reato di diritto comune
o su azioni contrarie ai principii e agli scopi delle Nazioni Unite.
Articolo 15 - 1) Ogni individuo
ha diritto ad una nazionalità; 2) Nessuno può arbitrariamente
venir privato né della propria nazionalità né del
diritto di cambiare nazionalità.
Articolo 16 - 1) Raggiunta l'età
nubile, l'uomo e la donna, senza restrizione di sorta per ciò che
riguarda la razza, la nazionalità o la religione, hanno diritto
di sposarsi e di fondare una famiglia. Hanno pari diritti riguardo al matrimonio,
durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento; 2) Il matrimonio
non si può concludere che con il pieno e libero consenso dei futuri
sposi; 3) La famiglia è l'elemento naturale e fondamentale della
società e ha diritto alla protezione della società e dello
Stato.
Articolo 17 - 1) Ogni persona, tanto
sola quanto in collettività, ha diritto alla proprietà; 2)
Nessuno può arbitrariamente esser privato della sua proprietà.
Articolo 18 - Ogni persona ha diritto
alla libertà di cambiare religione, come pure di manifestare la
propria religione o convinzione sola o in comune, in pubblico o in privato,
con l'insegnamento, le pratiche, il culto e la celebrazione dei riti.
Articolo 19 - Ogni individuo ha
diritto alla libertà d'opinione e d'espressione, il che implica
il diritto di non venir disturbato a causa delle proprie opinioni e quello
di cercare, ricevere e diffondere con qualunque mezzo di espressione, senza
considerazione di frontiere, le informazioni e le idee.
Articolo 20 - 1) Ogni persona ha
il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica;
2) Nessuno può essere costretto a far parte di una associazione.
Articolo 21 - 1) Ogni persona ha
diritto di partecipare alla direzione degli affari pubblici del suo paese,
sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente eletti; 2)
Ogni persona ha diritto ad accedere, in condizioni di uguaglianza, alle
cariche pubbliche del proprio paese; 3) La volontà del popolo è
il fondamento dell'autorità dei poteri pubblici; questa volontà
dev'essere espressa con elezioni serie, che devono aver luogo periodicamente,
a suffragio universale uguale e con voto segreto o seguendo una procedura
equivalente, che garantisca la libertà del voto.
Articolo 22 - Ogni persona, in quanto
membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale; ha la facoltà
di ottenere soddisfazioni dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili
alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità,
grazie allo sforzo nazionale ed alla cooperazione internazionale, tenuto
conto dell'organizzazione e delle risorse dei singoli paesi.
Articolo 23 - 1) Ogni persona ha
diritto al lavoro, alla libera scelta del suo lavoro, a condizioni eque
e soddisfacenti di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione; 2)
Tutti hanno diritto, senza discriminazione, ad un salario uguale per lavoro
uguale; 3) Chi lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente,
che assicuri a lui ed alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità
umana e integrata, se opportuno, da ogni altro mezzo di protezione sociale;
4) Ogni persona ha diritto di fondare con altri dei sindacati e affiliarsi
a dei sindacati per la difesa dei suoi interessi.
Articolo 24 - Ogni persona ha diritto
al riposo e allo svago, in particolare ad una ragionevole limitazione della
durata del lavoro ed a vacanze periodiche pagate.
Articolo 25 - 1) Ogni persona ha
diritto ad un livello di vita sufficiente ad assicurare la salute e il
benessere suo e della sua famiglia, specialmente per quanto concerne l'alimentazione,
l'abbigliamento, l'alloggio, le cure mediche e i servizi sociali necessari;
ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, di malattia, d'invalidità,
di vedovanza, o negli altri casi di perdita dei propri mezzi di sussistenza
in seguito a circostanze indipendenti dalla sua volontà; 2) La maternità
e l'infanzia hanno diritto ad un aiuto e ad un'assistenza speciali.Tutti
i bambini, nati sia nel matrimonio sia fuori del matrimonio, godono della
medesima protezione sociale.
Articolo 26 - 1) Ogni persona ha
diritto alla educazione. Essa dev'essere gratuita, almeno per quanto riguarda
l'insegnamento elementare e fondamentale. L'insegnamento elementare è
obbligatorio. L'insegnamento tecnico e professionale deve essere diffuso.
L'accesso agli studi superiori deve essere aperto a tutti, in piena uguaglianza,
in base ai meriti; 2) L'educazione deve mirare al pieno sviluppo della
personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali. Essa deve favorire la comprensione,
la tolleranza e l'amicizia tra tutte le Nazioni e tutti i gruppi razziali
o religiosi, come pure lo sviluppo delle attività delle Nazioni
Unite per il mantenimento della pace; 3) I genitori hanno in primo luogo
il diritto di scegliere il genere di educazione da impartire ai loro figli.
Articolo 27 - 1) Ogni persona ha
il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità,
di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai benefici
che ne risultano; 2) Ognuno ha diritto alla protezione degli interessi
morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria
o artistica di cui è autore.
Articolo 28 - Ogni persona ha diritto
a che, sul piano sociale e su quello internazionale, regni un ordine tale
che i diritti e le libertà enunciate nella presente Dichiarazione
possano trovarvi pieno sviluppo.
Articolo 29 - 1) L'individuo ha
dei doveri nei confronti della comunità, nella quale è possibile
il libero e pieno sviluppo della sua personalità; 2) Nell'esercizio
dei suoi diritti e nel godimento delle sue libertà ognuno è
soggetto unicamente alle limitazioni stabilite dalla legge, esclusivamente
allo scopo di assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e
delle libertà altrui e di soddisfare alle giuste esigenze della
morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società
democratica; 3) Tali diritti e libertà non potranno in alcun caso
esercitarsi in opposizione agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30 - Nessuna disposizione
della presente Dichiarazione può essere interpretata come implicante,
per uno Stato, un gruppo o un individuo, un qualsiasi diritto di dedicarsi
ad una attività o di compiere un'azione mirante alla distruzione
dei diritti e delle libertà qui enunciate.