Interrogazioni Parlamentari a proposito di intesa tra Stato e Congregazione dei Testimoni di Geova
Interrogazione Parlamentare del 12 novembre 1998
Interrogazione parlamentare del 28 Aprile 1999
Interrogazione Parlamentare del 12 novembre 1998
Senato della Repubblica - 485° seduta - 12 Novembre 1998
BOSI, CALLEGARO, MINARDO, GIARETTA, ZILIO, PREIONI, DIANA Lino, D’ALI, VERALDI, ANDREOLLI, NAVA, RAGNO, CUSIMANO, MARRI, BORNACIN, FUMAGALLI CARULLI, CIMMINO, NAPOLI Bruno, SERENA, DENTAMARO.
Al presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri dell’Interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze
Premesso:
che, in base all’articolo 8, comma 3, della
Costituzione, la Commissione per le confessioni religiose, istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha condotto le trattative per
predisporre l’intesa fra lo Stato e la Congregazione dei testimoni di Geova
e si accinge ad inoltrare la proposta al Consiglio dei Ministri;
che, in relazione alla suddetta Congregazione,
agli scriventi sono pervenute numerose e concordi informazioni dalla quali
risulterebbe :
-
Che gli aderenti alla Congregazione dei testimoni
di Geova devono sottostare a regole rigide e fra esse predominano disposizioni
in contrasto con le leggi dello Stato quali: la negazione del diritto-dovere
di voto, la renitenza agli obblighi di leva o servizi alternativi, il rifiuto
di emotrasfusioni, vaccinazioni, la proibizione di denunciare all’autorità
giudiziaria reati eventualmente commessi dagli adepti;
-
Che l’aderente che non osserva i precetti
contenuti nel "Libro di testo per la scuola di ministero del regno" è
sottoposto ad un processo di fronte ad un cosiddetto comitato giudiziario,
senza alcuna garanzia o tutela dei diritti fondamentali della persona;
-
Che tutte le informazioni, anche riservate,
sugli aderenti e sui dissociati, così come le decisioni del comitato
giudiziari, sono raccolte in archivi segreti all’insaputa degli interessati
con la possibilità di uso ritorsivo delle informazioni verso i dissociati;
-
Che ogni dissociato deve essere emarginato
(rif. Torre di Guardia 15 Aprile 1988) ed è vietata nei confronti
di lui qualsiasi forma di relazione; nel caso di legami di stretta parentela,
ogni rapporto deve essere ridotto al minimo;
-
Che è severamente proibito leggere
letteratura religiosa non geovista (rif. Torre di Guardia 15 gennaio 1987);
-
Che ai testimoni di Geova non è consentito
di sposarsi, se non fra "confratelli", e viene messa in discussione la
libertà di procreare (rif. Torre di Guardia 1 marzo 1988);
-
Che ogni reato o attività illegale
degli aderenti è mantenuta segreta fra i "confratelli";
-
Che ogni attività di solidarietà
o di aiuto al prossimo è ignorata con l’eccezione di quella rivolta
ai "confratelli";
-
Che la Congregazione testimoni di Geova, pur
negando di essere un ente commerciale, svolge invece tali attività,
con particolare riguardo ai settori di : stampa, poligrafia ed editoria,
in pieno contrasto con l’articolo 1 dello statuto presentato allo Stato
per ottenere il riconoscimento giuridico (rif. Decreto del Presidente della
Repubblica n. 783 del 31 ottobre 1986 n. 1753);
-
Che la Suprema Corte di cassazione il 27 febbraio
1997, con sentenza n.1753 del 1997 ha considerato che : "… le pubblicazioni
di un’associazione religiosa, se prodotte per la vendita, costituiscono
attività commerciale";
-
Che la Watch Tower Bible and Tract Society
of Pennsilvanya ( casa-madre di tutte le congregazioni mondiali) dell’8
luglio 1986 è iscritta alla camera di commercio di Milano;
-
Che le attività commerciali di questa
Congregazione sono confermate dal fatto che essa risulta essere stata socia
accomandante della "la Farfarina"; della "Stenone" di Angeli Denni &
c. e della " Immobiliare Verona Z" di Mario Romeo & c., tutte con sede
legale in Roma, Via della Bufalotta, 1281;
-
Che a Ravenna si sarebbe verificato il fallimento
di una finanziaria, collegata alla Congregazione dei testimoni di Geova
(rif. Sentenza della Corte di cassazione, sez. II, del 4 ottobre 1996,
n. 693) che raccoglieva contributi volontari frutto della distribuzione
di pubblicazioni porta a porta, con la quale sono state truffate alcune
decine di persone;
-
Che nei testi delle suddette pubblicazioni,
a detta di esperti, sarebbero contenuti messaggi subliminali, atti a favorire
il plagio dei lettori;
-
Che la Congregazione promuove ed organizza,
attraverso i proprio adepti, l’esportazione e la diffusione clandestina
di pubblicazione in paesi nei quali è proibita la predicazione ai
testimoni di Geova;
-
Che per la realizzazione delle sale di preghiera
si utilizzerebbero finanziamenti di dubbia provenienza, le maestranze non
risulterebbero regolarmente assicurate contro gli infortuni e sarebbe pressoché
disapplicato il decreto legislativo n. 626 del 1994 inerente la sicurezza
sul lavoro;
-
Che recentemente, in Francia, a seguito di
un’indagine promossa dalla Direzione delle imposte si è costatato
che la Congregazione dei testimoni di Geova avrebbe evaso il fisco per
almeno 300 milioni di franchi (circa 90 miliardi di lire);
si chiede di sapere :
se la negazione dei principi di appartenenza
alla Nazione e il disconoscimento dello Stato e delle istituzioni, che
si sostanzia con la regola imposta agli adepti, di rifiutare l’assolvimento
degli obblighi di leva o i servizi alternativi quanto la partecipazione
al voto nelle elezioni politiche ed amministrative, i giuramenti di fedeltà
allo Stato e alle sue leggi non configuri la cosiddetta Congregazione dei
testimoni di Geova, per caratteristiche strutturali ed ideologiche, come
incompatibile con le norme e lo spirito della Carta costituzionale;
se il complesso delle attività della
Congregazione, la rigida osservanza di regole in contrasto con la legislazione
italiana a cui sono sottoposti gli adepti, l’assoluta riservatezza dei
dati organizzativi, disciplinari e finanziari, la preminente obbedienza
alle regole interne in contrasto con i diritti della persona, ai vincoli
familiari, ai doveri verso la collettività non siano riconducibili
alla fattispecie delle associazioni segrete;
se pertanto, al di là delle proprie
definizioni statutarie, la Congregazione dei testimoni di Geova possa essere
definita una confessione religiosa o, invece, una setta ;
se il complesso delle attività finanziarie,
descritte in premessa, sia conforme con lo statuto della Congregazione
e comunque tale da far assumere ad essa le caratteristiche di una vera
e propria società commerciale;
se si ritenga opportuno verificare la veridicità
dell’utilizzo di messaggi subliminali attraverso le pubblicazioni stampate
presso la BETEL di Via della Bufalotta n. 1281 a Roma;
se, tutto ciò considerato, si ritenga
lecito addivenire al finanziamento pubblico della Congregazione o piuttosto
ritenerlo, al di là di ogni altra considerazione etica o morale,
non dovuto nei confronti di una istituzione che ideologicamente rifiuta
l’esistenza dello Stato e della Nazione e che contrasta palesemente con
l’ordinamento giuridico Italiano (articolo 8, comma 3, della Carta costituzionale);
se risulti a conoscenza che in altri paesi
lo Stato abbia predisposto intese o stipulato convenzioni con la Congregazione
dei testimoni di Geova.
Si ringrazia il GRIS-ROMA
per aver reso pubblico il documento
Interrogazione parlamentare del 28 Aprile 1999
presenzata dal Senatore Pedrizzi
Senato della Repubblica 603° seduta
(antimeridiana)
Al Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile, -
Premesso:
che nel panorama finanziario dell'ente di
culto "Congregazione cristiana dei testimoni di Geova" appaiono numerose
sas e srl di cui non si conosce la funzione relativamente a quanto precisato
nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione - sezione II del 4 ottobre
1996, n. 10298, pagina 39;
che si legge nel parere del Consiglio di Stato
del 30 luglio 1986, n. 1390/86, in ordine al riconoscimento di detto ente:
"...oltretutto l'erezione dell'ente morale renderebbe più controllabile
e trasparente l'attività dell'organizzazione",
l'interrogante chiede di conoscere quali controlli
della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova risultino sin qui
disposti in ordine alla regolarità gestionale e contabile e con
quali esiti.